Diventa socio

Carte dell'associazione

Lo statuto

Le regole che ci siamo dati davanti al notaio: perché esistiamo, chi può diventare socio, come si decide insieme. Chi chiede la tessera dichiara di averlo letto e di accettarlo.

Allegato «A» all'atto rep. n. 92502/22800 · 31 articoli e il 10-bis

Allegato "A" all'atto rep.n. 92502/22800

STATUTO

"MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
o, in forma abbreviata "MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, infra indicato come C.T.S.) è costituita associazione di Promozione Sociale denominata "MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata "MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE APS" (d'ora innanzi, la "Associazione") con sede legale in Bisceglie alla Via Bruxelles n. 24.

Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'associazione sarà integrata automaticamente con l'aggiunta dell'acronimo ETS, divenendo pertanto:

"MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata "MESSAGGERIE FOTOGRAFICHE APS ETS".

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

L'ambito territoriale di attività della associazione è nazionale.

Articolo 2

L’associazione ha nello specifico come finalità:

  • Promuovere le ricerche, le conoscenze e gli studi sulle questioni inerenti il patrimonio fotografico e la storia della fotografia in genere.
  • Favorire relazioni fra tutti gli operatori che si occupano della fotografia in quanto bene culturale, cercando di favorire i contatti e gli scambi di esperienze tra i vari approcci disciplinari e operativi.
  • Promuovere lo sviluppo della formazione e delle competenze nonché valorizzare e tutelare la professionalità degli operatori del settore fotografico.
  • Contribuire alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico.

L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Promuovere studi, attività di ricerca e iniziative culturali sulla storia della fotografia in Italia e all’estero, favorendo la riflessione sui diversi approcci metodologici e in particolare sul rapporto fra le operazioni di censimento, catalogazione, fruizione del patrimonio fotografico e gli orientamenti di studio e di ricerca.
  • Realizzare una serie di servizi mirati allo scambio di conoscenze e opinioni fra gli operatori del settore, a fornire informazioni aggiornate e tempestive sulle normative, sulle iniziative culturali, sulle pubblicazioni e sugli eventi che riguardano il patrimonio fotografico in Italia, ma con spiccata attenzione anche al panorama internazionale.
  • Promuovere convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, gruppi di studio su temi specifici, inerenti in particolare le tematiche della conservazione, restauro, catalogazione, accessibilità, usi culturali e scientifici del patrimonio fotografico, nonché corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore, in particolare realizzando un convegno a scadenza almeno biennale su una tematica deliberata dall’assemblea.
  • Stabilire rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti universitari, con biblioteche e archivi, con enti, associazioni e privati interessati alla ricerca storica e ad ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la valorizzazione, la conservazione e la fruizione del patrimonio fotografico, fino a costituire eventualmente una rete fra gli enti interessati.
  • Valorizzare le esperienze didattiche in corso nei vari ordini scolastici e universitari, cercando di istituire nuovi corsi specializzati e di incentivare i giovani che si avvicinano al tema anche con borse di studio.
  • Promuovere anche attività editoriale in proprio e in collaborazione con le principali realtà del settore per quanto riguarda gli atti delle iniziative effettuate; a titolo esemplificativo, la redazione e pubblicazione di riviste, di bollettini o newsletter di informazione, nonché recensioni delle opere più significative pubblicate in Italia e all’estero.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi CTS.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modifiche di legge.

Articolo 3

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

Qualora l’associazione ne preveda l’utilizzo, provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che, in suo favore, svolgono la loro attività in modo non occasionale.

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GLI ASSOCIATI

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del CTS.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Con la domanda di ammissione gli aspiranti soci dovranno prestare consenso al trattamento dei loro dati personali per l'archiviazione nei libri sociali e per comunicazioni inerenti le attività sociali.

Articolo 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Associati abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera anche successiva al momento dell’accoglimento, al nuovo Associato sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli Associati, purché ciò avvenga nei trenta giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

Articolo 6

L'ordinamento interno dell'associazione di ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associali.

L’associato ha diritto a:

  • frequentare la sede dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione oltre a concorrere alla determinazione del programma associativo;
  • a discutere ed approvare i rendiconti;
  • ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.
  • proporre al consiglio direttivo argomenti da discutere in assemblea generale;
  • richiedere l'utilizzo di locali sociali per lo svolgimento di iniziative culturali o ricreative da lui/lei organizzate e condotte ma aperte a tutti gli associati.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati maggiorenni che siano iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

L’associato è tenuto a:

  • rispettare lo statuto, le delibere degli organi associativi, eventuali regolamenti interni;
  • versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo;
  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, verso tutti i cittadini e verso gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell’associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione;
  • osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per: decesso; scioglimento dell’associazione; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’ associato, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
  • denigrazione dell’associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
  • l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • l’appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione;
  • l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni. Sul ricorso inoltrato al Presidente decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.

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VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 10-bis

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell'art 17 Dlgs. 117/2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 CTS; l'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ex art. 18 CTS.

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PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; dalle quote e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali e lasciti diversi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio: spettacoli, feste, gite, pranzi tra gli associati;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell’art. 13 del C.T.S. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, può decidere una proroga, in caso di necessità o impedimento.

Articolo 13

È prevista la costituzione del fondo di riserva nei limiti di legge. L'incremento e l'utilizzo del fondo di riserva è deliberato dall'Assemblea generale degli associati.

Eventuali proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste nonché per finanziare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili di proprietà. Per favorire lo sviluppo dell'attività sociale potrà essere incrementato il patrimonio immobiliare.

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ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'associazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, degli organismi associativi con cui potrà entrare in relazione e, in generale, nei confronti di chiunque intrattenga o intenda intrattenere rapporti con l'associazione.

Sono organismi di direzione dell’associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti gli associati che siano iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori ove nominato o almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente la maggioranza del Consiglio Direttivo, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Ciascun associato con diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solamente un altro associato.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti. In seconda convocazione le delibere riguardanti lo statuto e i regolamenti interni sono approvati con le maggioranze previste all'art. 17.

Ai sensi dell'art. 101 CTS, le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere apportate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione, valgono le norme di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un associato eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni, ivi comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano. Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 20

L’Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

  1. a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
  2. b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
  3. c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. d) approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per l'anno in corso, nonché il programma generale delle attività sociali;
  5. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  7. g) delibera sull’assunzione di eventuali regolamenti interni;
  8. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
  10. l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un associato eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione, secondo i dettami dello Statuto.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto, come indicato nel precedente art. 15, dall'Assemblea dei associati, ed è composto da 5 a 12 membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente: egli ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale; convoca e presiede il Consiglio; può presiedere anche l’Assemblea degli associati.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

  • il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni; in caso di dimissioni del presidente si deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
  • il Segretario: cura ogni aspetto operativo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Ha il compito di curare la trasparenza dell’attività dell’associazione, anche al fine di osservare la normativa vigente in materia. Egli dovrà tenere aggiornati ed in ordine i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 DLG. n.117/2017.

Dovrà inoltre conservare e tenere aggiornata tutta la documentazione necessaria, ivi compresa la formulazione delle convocazioni assembleari nonché tutta la documentazione ufficiale e la corrispondenza.

  • il Tesoriere: è nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra i Consiglieri e in subordine fra gli associati; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed ha il compito di curare l’attività amministrativa e contabile;

Se non è anche Consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e redige i bilanci consuntivo e il bilancio preventivo. Dovrà autorizzare, conformemente alle indicazioni del consiglio Direttivo, ogni spesa e conservare con cura tutti i documenti contabili necessari nonché eventuali ricevute emesse dal sodalizio nei confronti di prestazioni o servizi resi agli associati nell’ambito delle finalità istituzionali. Dovrà curare la gestione del conto corrente bancario intestato all’associazione, del quale potrà avere la delega unitamente al presidente e al segretario.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell'Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • predisporre eventuali regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • deliberare sulla quota sociale e sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • deliberare circa l'ammissione degli associati;
  • può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’associazione;
  • deliberare in merito all’adesione a reti associative del terzo settore;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta;
  • predisporre e adottare regolamenti interni volti a disciplinare aspetti riguardanti l'attuazione dell'oggetto sociale ovvero altri rapporti associativi interni.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 21.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno metà dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che senza giustificazione non si presenta a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. Decade in ogni caso il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall’associato risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti totali; superata tale soglia, il Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.

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ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27

Qualora si rendesse opportuno ai sensi dell’art. 30 comma 2 del CTS l’assemblea degli associati potrà nominare un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci revisori

  1. I) esso è formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’associazione.
  2. II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’associazione e moralità.
  3. III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
  4. IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici argomenti.

Articolo 28

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l’associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

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SCIOGLIMENTO

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S. e comunque a fini di utilità sociale. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

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DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Per gli effetti dell'art. 2 del presente Statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con conseguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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NORME DI RINVIO

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,o dal regolamento interno, si fa riferimento alla legge n. 383 del 2000, alle norme del codice civile, al CTS, e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

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Firmato: Tatoli Domenico - Tatoli Nicolò - Teresa Simone - Luigi Scaringello - Giovanni Cataldi - Giuseppe Savino - Salvatore Gianfrancesco - Francesca Lorusso notaio (segue sigillo)